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lunedì 5 gennaio 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA
Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ,articolo 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544 bis, 544 ter ,.440 ,638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo1995, n.194 e successive modifiche;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
Visto il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’
Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte
dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o
bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l’ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.

ORDINA

Art. 1
( Finalità )
1. La presenza nell’ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive
costituisce un grave rischio per la salute dell’uomo, degli animali e per l’ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone,
degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare,
miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive,
compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono
di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al
soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell’ animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati
deve segnalare alle Autorità competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono
essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie
animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con
almeno 5 giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della
presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del
trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2
( Compiti del medico veterinario )
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di
sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro
campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto
anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3
(Istituti Zooprofilattici Sperimentali)
1. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L’Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.

Art. 4
( Compiti del sindaco )
1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’articolo 2, comma 1, deve dare immediate
disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità
competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 1, provvede ad attivare tutte le
iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’ articolo 1, provvede , in
particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato
dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad
intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei
Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di
Polizia locali.

Art.5
(Obblighi per i produttori)
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti
alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed
agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e
agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia “un’esca”, deve essere
previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio.
2. Nell’ etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di
smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6
(Entrata in vigore )
1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini

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